Bonus Fiscale 50%

BONUS FISCALE 50% – Ristrutturazione

 

È una riduzione del 50% dell’imposta IRPEF per chi effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di appartamenti o singoli immobili. Per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024 la detrazione è del 50% e va suddivisa in 10 rate annuali di pari importo fino ad un limite massimo di spesa di 96.000 euro.
Introdotto per la prima volta dall’articolo 16-bis del DPR 917 del 1986 nel tempo il bonus ristrutturazioni è stato consolidato con il Decreto Legge giugno 2013, n. 63 (articolo 16, comma 1). Grazie al Decreto Rilancio è stata introdotta la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

 

Nella Manovra finanziaria 2021 è stato aumentato al 50% e con la legge di Bilancio 2022 il bonus è stato esteso fino al 31 dicembre 2024 dando ancora la possibilità ai contribuenti di portare in detrazione fiscale al 50% le spese sostenute per i lavori di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria per una spesa massima di 96.000 euro. Dal 2022 vengono introdotti nuovi adempimenti relativi alla cessione del credito e lo sconto in fattura come metodo di contrasto alle frodi.

A chi interessa

 

Il bonus può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento sui redditi. Nello specifico, possono beneficiare i titolari di diritti reali sugli imobili, i propietari e l’inquilino dell’immobile. Nello specifico:

  • proprietario o il nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • inquilino o il comodatario;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, nel caso in cui gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Inoltre hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di fatture e bonifici:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
  • convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi nè titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge.

 

Gli interventi agevolabili

Interventi principali

 

Il Bonus spetta in caso di:

  • lavori elencati nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. In particolare, si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • i lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (Articolo 3 del DPR 380 del 2001), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (ovvero i condomini);
  • lavori quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • i lavori relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
  • i lavori per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • i lavori per la bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. L’agevolazione compete anche per la semplice riparazione d’impianti insicuri realizzati su immobili. Cioè vale per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano;
  • i lavori relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti. In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili;
  • lavori finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
  • gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Altre spese agevolabili

 

Oltre alle spese dovute all’esecuzione dei lavori è possibile considerare parte della detrazione:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo d’intervento;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37 – ex legge 46 DEL 1990 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (Legge 1083 del 1971);
  • spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie d’inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto n. 41 del 18 febbraio 1998);
  • Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni (condomini). In tal caso, la detrazione spetta a ogni condomino in base alla quota millesimale.

 

Quali vantaggi

La detrazione spetta indistintamente in caso diprima e seconda casa.

Il bonus casa può essere fruito su tutte le unità residenziali.

Così come previsto nell’articolo 121 del Decreto Rilancio, i soggetti che negli anni 2020 e 2021 hanno sostenuto spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • sconto in fattura: ovvero un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, d’importo pari alla detrazione spettante. È prevista la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • cessione del credito d’imposta: ovvero cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

  • Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

LA DITTA E’ ORGANIZZATA PER EFFETTUARE LA CESSIONE DEL CREDITO E SEGUIRE IL CLIENTE IN TUTTE LE PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO E PER IL SEGUITO DI TALE FINO AL TERMINE DEI LAVORI

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